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Accesso Civico

Riferimenti normativi
Art. 5, c. 1 e 2, D.Lgs. 33/2013
Art. 2, c. 9-bis, L 241/1990
Linee Guida Anac FOIA (del 13.09.2016)

 

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013 riconosce a chiunque il diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati, nei casi in cui tale obbligo sia stato omesso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
“La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.”

A seguito dell’approvazione del D.Lgs. 97/2016, l’accesso civico può essere semplice o generalizzato.

*

*Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il direttore dott. Luca Cattani.

Telefono 0463-601301 

Posta elettronica info@apspcles.it

PEC raccomandata@pec.apspcles.it

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Pubblicato il: Mercoledì, 27 Gennaio 2016 - Ultima modifica: Martedì, 18 Febbraio 2020
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